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2013
dicembre
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gamenti con carta di credito o di debito);
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la na-
tura, la qualità e la quantità dei beni e dei
servizi acquisiti.
2. La detrazione per interventi di adozione
di misure antisismiche
Per gli interventi finalizzati all’adozione di
misure
antisismiche
le cui procedure di autorizzazione
siano avviate
a decorrere dal 4 agosto 2013
, ef-
fettuati su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad
alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’Ordinanza
del presidente del Consiglio dei Ministri del 20
marzo 2003, è fruibile una
detrazione Irpef/Ires
del 65%
delle spese sostenute entro il prossimo
31 dicembre 2013, nel limite massimo di spesa
agevolabile pari a 96.000 euro. La detrazione deve
essere ripartita in dieci quote annuali di pari im-
porto.
L’ambito oggettivo di applicazione di tale agevo-
lazione riguarda
fabbricati adibiti ad abitazione
principale
della persona fisica ovvero
fabbricati
adibiti ad attività produttive
di beni e servizi,
agricole, professionali, commerciali o non com-
merciali.
A titolo esemplificativo, è agevolabile l’esecuzione
di opere per:
- la messa in sicurezza statica, in particolare
sulle parti strutturali;
- la redazione della documentazione obbligato-
ria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio;
- la realizzazione degli interventi necessari al ri-
lascio della suddetta documentazione.
Per l’individuazione della disciplina applicabile a
tale detrazione, si deve fare riferimento alle di-
sposizioni applicabili per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio (bonifico bancario o postale
come modalità obbligatoria di pagamento delle
spese).
Possono fruire della detrazione del 65% per inter-
venti di adozione di misure antisismiche
sia i sog-
getti Irpef sia i soggetti Ires
, se detengono
l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di
proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione
o altro diritto personale di godimento).
Si segnala che, nel caso di interventi antisismici
effettuati in zone ad alta pericolosità su altre unità
immobiliari residenziali (diverse dall’abitazione
principale), la detrazione del 65% non è fruibile.
Rimane ferma, in questi casi, la possibilità di go-
dere della detrazione del 50% per interventi su
unità residenziali (che tornerà al 36% se le spese
saranno sostenute a decorrere dal 1 gennaio
2014) solamente nel caso in cui la spesa sia so-
stenuta da un soggetto passivo Irpef.
3. La Legge di stabilità per il 2014 in corso
di approvazione – proroghe
Sembra che sia alle porte la
proroga delle detra-
zioni fiscali
per opere di ristrutturazione edilizia e
acquisti di mobili e grandi elettrodomestici desti-
nati all’arredo delle unità oggetto di intervento,
nonché per gli interventi antisismici.
Il disegno di
legge di Stabilità 2014
, nella ver-
sione approvata dal Consiglio dei Ministri e appro-
data alla V Commissione Bilancio, prevede all’art.
6 comma 7 lett. c), il differimento del termine ul-
timo per la fruizione delle detrazioni fiscali in mi-
sura “potenziata”, rispetto alla determinazione
ordinaria del 36%, stabilita dall’art.16-bis del Tuir.
Le nuove previsioni (si ricorda, non ancora appro-
vate alla data di predisposizione del presente con-
tributo), in particolare, ammettono i soggetti Irpef
alla detrazione dall’imposta lorda di una frazione
delle spese documentate riferite a una delle atti-
vità di ristrutturazione edilizia individuate dall’art.
16-bis del Tuir, nelle seguenti misure:
• 50 per cento, per le spese sostenute dal 26
giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
• 40 per cento, per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Il volume dei costi cui commisurare le detrazioni,
non può superare l’ammontare di euro 96.000 per
ciascuna unità immobiliare, tenendo conto, in caso
di prosecuzione dei lavori, anche delle spese so-
stenute negli anni precedenti.
Con disposizione analoga, il disegno di legge di-
spone una proroga della misura di recente intro-
duzione riferite ai soli interventi antisismici attuati
su costruzioni che insistono su zone sismiche ad
alta pericolosità (zone 1 e 2, censite dall’ordinanza
del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo
2003), se adibite ad abitazione principale o ad at-
tività produttiva.
A differenza della versione vigente del comma 1-
bis, dell’art. 16, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, che
stabilisce una misura fissa al 65% per la detra-
zione di tali spese, la bozza del documento di
legge propone una
rimodulazione dell’agevola-
zione
, in base all’esercizio di sostenimento della
spesa.
In particolare, la detrazione d’imposta, ammessa
entro un massimale di spesa di euro 96.000 per
unità immobiliare, è stabilita nella misura del:
• 65 per cento, per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2014;
• 50 per cento per le spese sostenute dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2015.
È pure prevista la
proroga al 31 dicembre 2014
del termine per la fruizione dell’incentivo fiscale
per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
di classe energetica non inferiore a A+, ovvero A
per i soli forni, qualora si tratti di apparecchiature
per le quali è prevista l’etichettatura energetica.
La detrazione spetta esclusivamente nei casi in cui
tali beni siano destinati all’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione.
L’art. 6, comma 7, lett. c, del disegno di legge la-
scia inalterato l’oggetto dell’agevolazione e ricon-
ferma la misura della detrazione Irpef , pari al 50
per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013
al 31 dicembre 2014, su un ammontare comples-
sivo di costi non superiore ad euro 10.000. Tale de-
trazione, al pari delle precedenti, deve essere
ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a
partire dall’esercizio in cui le spese sono sostenute.
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