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(dalla prima pagina)
LINEE VITA... SI OPPURE NO
ha giovato agli operatori del settore edile e che ha messo a repentaglio la
vita di chi in questi mesi ha dovuto comunque effettuare interventi sulle co-
perture.
Per fare chiarezza su quanto avvenuto e dare indicazioni precise e chiare in
merito alla normativa regionale attualmente in vigore in Veneto, riportiamo
un contributo del Sig. Giancarlo Vitali, Presidente della sociazione COE Li-
neavita.
Il susseguirsi di Regolamenti Tecnici Regionali diversi tra di loro con modifi-
che, deroghe , annullamenti o interpretazioni ha generato di fatto una con-
fusione generale per cui viene spontanea la domanda:
le linee vita sono
obbligatorie?
Cercando di mettere ordine è bene precisare che la
norma generale che di-
sciplina la sicurezza nei luoghi di lavoro è il D.lgs. 81/08
che indica
pre-
cisi obblighi in carico ai committenti, obblighi che non sono mai venuti
meno
.
In particolare il D.lgs 81/08 prevede, tra le tante prescrizioni, che il coordi-
natore della progettazione sia obbligato a redigere il
Fascicolo dell’opera
,
un documento che, tra le altre, contiene anche le
informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavo-
ratori
, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’alle-
gato II al documento UE 26 maggio 1993.
Il Fascicolo dell’opera contiene tre capitoli, il secondo dei quali prevede, tra
l’altro, quanto segue:
“l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera,
quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi suc-
cessivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preven-
tive e protettive incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sul-
l’opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure pre-
ventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle im-
prese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori
successivi sull’opera
.
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di
sicurezza. Questo è quanto previsto dalla legge nazionale che è ed è sempre stata
in vigore dal momento della sua emanazione. Ma cosa è successo con l’approva-
zione della legge regionale del Veneto in materia?
Regione Veneto
Attenzione a queste date:
20/10/09 entrata in vigore legge Regionale 2774/09
30/09/14 inizio della “sospensione” della legge Regione Veneto in materia
20/03/15 ripristino dell’obbligo di installazione dei sistemi di sicurezza per la
prevenzione e protezione sulle coperture
Questo “
buco normativo
”, durato quasi 6 mesi, ha creato molti disagi e incertezze
nel mondo dell’edilizia, soprattutto negli Enti locali che si sono ritrovati a “giusti-
ficare” con difficoltà tale sospensione nei confronti del pubblico e degli addetti ai
lavori, arrivata dopo 5 anni di vigenza. Senza contare le modifiche ad intermit-
tenza del Regolamento Edilizio Comunale.
A ben vedere in termini generali,
che la gestione e regia della sicurezza in can-
tiere prescinda dall’obbligo del Regolamento Regionale è in virtù del D.lgs.
81/08 smi - Attuazione della direttiva 92/57/CEE
.
Ad ogni modo da marzo 2015 l’obbligo è stato ripristinato.
Che cosa cambia nella legge regionale?
ART 1 - MODIFICA dell’articolo 79 bis e non annullamento
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985 n
61 è aggiunto il seguente (non annullato il comma)
1 bis
“Le misure preventive e protettive devono essere mantenute anche nella fase
successiva al compimento dell’intervento edilizio nel caso in cui l’intervento ri-
guardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla co-
pertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la
presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti
per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l’accesso alla
copertura in quota per il transito dell’operatore in sicurezza fino al raggiungimento
degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva,
devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto
visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a de-
stinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione
periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima
dell’accesso al tetto, se effettuato con l’uso dei dispositivi di sicurezza installati”.
Resta obbligatorio quindi:
- comma 1 dell’articolo 79 bis
Ai fini della prevenzione dei rischi di infortunio, i progetti relativi agli interventi
edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella
documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denun-
cia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche
nella successiva fase di manutenzione, l’ accesso, il transito e l’esecuzione dei la-
vori in quota in condizioni di sicurezza.
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