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lo studio di consulenza tributaria, aziendale, societaria e
legale nazionale ed internazionale Acerbi & Associati
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Gli interventi di
manutenzione ordinaria e
straordinaria
, costituiscono due delle cinque ti-
pologie di interventi su edifici e manufatti esistenti
cui devono essere ricondotte tutte le operazioni di
recupero.
Tale classificazione è prevista dall’art. 31 della L. n.
457/1978 (ora art. 3 del D.P.R. n. 380/2001).
Precisamente, ad ogni lettera del citato art. 31 cor-
rispondono i seguenti lavori:
lett. a): interventi di manutenzione ordinaria;
lett. b): interventi di manutenzione straordinaria;
lett. c): interventi di restauro e risanamento con-
servativo;
lett. d): interventi di ristrutturazione edilizia;
lett. e): interventi di ristrutturazione urbanistica.
Per quanto attiene la disciplina Iva possiamo rag-
gruppare i predetti interventi in due macro cate-
gorie:
• gli interventi di manutenzione (lett. a e b) che
comprendono le manutenzioni ordinarie e
straordinarie (per l’individuazione dei singoli
lavori, si veda di seguito);
• gli interventi di recupero (lett. c, d ed e) che
attengono i lavori di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia e ri-
strutturazione urbanistica.
1. Gli interventi di recupero
Per queste tre ultime categorie si applica l’
ali-
quota ridotta Iva del 10%
per le prestazioni di
servizi commissionate in base a contratto d’appalto
(voce 127-quaterdecies, tab. A, parte III, allegata
al D.P.R. n. 633/1972) e per l’acquisto di beni di-
versi dalle materie prime e semilavorate (voce
127-terdecies, tab. A, parte III, allegata al D.P.R.
633/1972) comunemente noti come “beni finiti”,
a nulla influendo il tipo di edificio oggetto dell’in-
tervento.
Diversamente tutte le altre operazioni di acquisto
di materiali e di beni, quali ad esempio piastrelle,
sabbia, ghiaia, cemento ecc., o di prestazioni di
servizi come quelle di architetti, ingegneri o geo-
metri, scontano l’aliquota ordinaria Iva del 22%.
2. Gli interventi di manutenzione
Più articolata è l’applicazione dell’
aliquota ridotta
Iva del 10%
per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria: l’art. 7 della L. n.
488/1999 (applicabile a regime come previsto
dall’art. 2 comma 11 della L. n. 191/2009)
pre-
LE AGEVOLAZIONI IVA NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
L’ESPERTO RISPONDE
vede
l’agevolazione per le
prestazioni di servizi
relative ad appalti e contratti d’opera
, anche se
come si vedrà successivamente una favorevole in-
terpretazione dell’amministrazione finanziaria ne
ha esteso l’operatività anche alle cessioni con posa
in opera (C.M. 7 aprile 2000, n. 71).
Non solo, l’agevolazione è riconosciuta esclusiva-
mente per gli interventi di manutenzione effet-
tuati su
edifici a prevalente destinazione
abitativa privata o di edilizia residenziale pub-
blica
. Diversamente si applica sempre l’aliquota
ordinaria del 22%.
Ad esempio, un intervento di manutenzione ef-
fettuato in un albergo o in un capannone indu-
striale, sconta sempre l’aliquota ordinaria,
parimenti si applica l’aliquota del 22% ad un con-
dominio composto in prevalenza da uffici e negozi.
È quindi della massima importanza individuare
esattamente le due categorie di edifici preceden-
temente richiamate. Importanti precisazioni su
questo aspetto sono state fornite dalla C.M. 29 di-
cembre 1999 n. 247/E la quale afferma che con
tale espressione l’agevolazione deve intendersi cir-
coscritta ai soli immobili classificati nel gruppo ca-
tastale A, comprese le pertinenze e con esclusione
degli A/10 (uffici di proprietà di privati). Non ri-
leva la circostanza che gli immobili possiedano o
meno le caratteristiche non di lusso di cui al D.M.
2 agosto 1969.
Sul punto è ancora più esplicita la già citata C.M. n.
71/E/2000 che ha proposto l’elencazione riportata
di seguito:
Devono essere esclusi, perché carenti del requisito
della residenzialità, quegli edifici che non siano
adibiti a stabile residenza delle persone. Così,
sempre secondo l’amministrazione finanziaria,
anche se assimilati alle case di abitazione, “scuole,
asili, colonie climatiche, ospedali, caserme ecc.”
non permettono una stabile residenza.
La permettono, invece, gli «edifici a stabile resi-
denza per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefo-
trofi, ecc.) fatti costruire dallo Stato o da altri enti
pubblici».
Sul punto molto chiara è anche la R.M. 14 luglio
2000 n. 112/E, in cui si afferma che sono edifici di
edilizia residenziale pubblica «solo gli immobili ca-
ratterizzati dalla “stabile residenzialità” per cui tale
beneficio non torna applicabile agli edifici che, se
pur assimilati alle case di abitazione dalla legge
1961, n. 659, non sono connotati dal predetto ca-
rattere della stabile residenza quali appunto
scuole, asili, colonie climatiche, ospedali, caserme
ecc.».
Per quanto riguarda l’identificazione della tipolo-
gia di interventi riconducibili alla manutenzione
ordinaria e straordinaria, è necessario fare riferi-
mento alla classificazione operata dalla C.M. 24
febbraio 1998 n. 57/E:
Manutenzione ordinaria
(lettera a) art. 31, L. n. 457 del 1978)
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e so-
stituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie
ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tec-
nologici esistenti.
Dalla definizione di legge sopra riportata si deduce che
gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le
operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi
esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli inter-
venti necessari per mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli
esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria è
il mantenimento degli elementi di finitura e degli im-
pianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di
riparazione dell’esistente.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manu-
tenzione ordinaria i seguenti interventi:
- la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le
relative opere di finitura e conservazione;
Interventi di manutenzione
“(...)
a) Unità immobiliari classificate nelle cate-
gorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione
di quelle appartenenti alla categoria cata-
stale A10, a prescindere dal loro effettivo
utilizzo (...)
b) Interi fabbricati a prevalente destinazione
abitativa i quali assumono rilievo, ai fini
dell’agevolazione in esame, per quanto
concerne gli interventi di recupero eseguiti
sulle parti comuni (…)
c) Edifici di edilizia residenziale pubblica con-
notati dalla prevalenza della destinazione
abitativa, individuata secondo i criteri di
cui alle lettere precedenti (…)
d) Edifici assimilati alle case di abitazione
non di lusso ai sensi dell’art. 1 delle legge
19 luglio 1961, n.659, a condizione che co-
stituiscano stabile residenza della colletti-
vità (…)
e) pertinenze di immobili abitativi
(...)”
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